Alcol test – Il rifiuto non implica il ritiro della patente
Fa discutere la decisione del giudice di pace di Roma di restituire la patente a un automobilista che si era rifiutato di sottoporsi all’alcol test. Il reato, disciplinato dall’articolo 186 del Codice della strada, prevede le stesse sanzioni per chi viene trovato alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, ossia un’ammenda compresa tra 1.500 e 6 mila euro, l’arresto da sei mesi a un anno, la sospensione della patente da uno a due anni (raddoppiata se il veicolo con cui è stato commesso il reato appartiene a un’altra persona) e la confisca del veicolo, ma solo se non appartiene ad altri.
Facciamo un passo indietro. Dunque, vediamo cosa ha portato alla decisione del giudice. Il 29 marzo scorso, un uomo di 37 anni di Roma viene fermato dai carabinieri a Fiano Romano, nell’hinterland della Capitale. Al rifiuto di sottoporsi all’alcol test i militari, dopo aver redatto il verbale, gli ritirano la patente da inviare al prefetto per la formale sospensione. Che però non viene disposta. L’uomo, allora, si rivolge al proprio avvocato, che presenta opposizione al giudice di pace. Nel ricorso il legale evidenzia che l’articolo 186 del Codice della strada prevede che la sospensione della patente possa essere disposta solo dopo una sentenza di condanna da parte del giudice monocratico oppure se nell’ordinanza di sospensione il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica entro 60 giorni; solo qualora il conducente non faccia la visita, l’ufficio territoriale del governo può disporre la sospensione cautelare fino all’esito della visita stessa.
In effetti… L’articolo 186 comma 7, quello che disciplina il rifiuto di sottoporsi all’alcol test, parla chiaro. Ma a sostegno della tesi, l’avvocato difensore dell’automobilista produce una raffica di sentenze, sia dei giudici di pace, sia della Cassazione. In particolare, secondo la suprema corte “l’ordinanza di sospensione cautelare della patente di guida da parte del prefetto [] non può considerarsi come atto dovuto da emanare a seguito dell’accertamento della contravvenzione di cui all’articolo 186 del codice della strada”. Insomma, nessun automatismo: ricorso accolto e patente momentaneamente restituita, in attesa della sentenza del giudice monocratico che dovrà decidere sul reato di rifiuto di sottoporsi all’alcoltest. Solo dopo la condanna potrà scattare, tra le altre, la sospensione del documento.