Corte di Cassazione – Legittimo lutilizzo di autovelox noleggiati da società private
Nessuna speranza di farla franca: le contravvenzioni sono legittime anche se la polizia locale utilizza autovelox noleggiati da aziende private che, per questo servizio, ottengono una percentuale sui proventi delle sanzioni. A stabilirlo è stata una sentenza della seconda sezione civile della Corte di Cassazione in merito al ricorso presentato da una automobilista di Arborea, località in provincia di Oristano. L’eccesso di velocità era stato rilevato nell’ormai lontano giugno del 2008 con un apparecchio Traffiphot. Nel 2013, il giudice di pace di Terralba (OR) aveva dato ragione alla guidatrice, ma il Comune di Arborea aveva presentato ricorso al tribunale di Oristano che, invece, aveva dichiarato legittimo il verbale. L’apparecchio utilizzato risultava gestito da una società convenzionata con la pubblica amministrazione, ma nella disponibilità della polizia locale. La vicenda è poi approdata alla Cassazione, contestando ai legali dell’automobilista la legittimità dell’accertamento, effettuato da una società esterna che, per l’attività, percepiva il 29,1% di ogni somma versata a seguito d’infrazione.
La decisione. La Corte di Cassazione ha stabilito che la remuneratività del servizio () non è rilevante: dal momento che le violazioni devono essere accertate dalla polizia municipale, non sussiste alcun profilo d’invalidità del verbale connesso al vincolo di destinazione dei proventi, per almeno la metà, a particolari finalità pubbliche. I giudici hanno anche sottolineato che i dati raccolti confluivano comunque in un server, così da essere validati dal personale della polizia locale; al contrario, sarebbe risultata illegittima la sola totale delega delle funzioni di accertamento delle infrazioni a società privata, senza che una verifica venisse poi eseguita da pubblici ufficiali.