Corte di Giustizia Ue – “Le città non possono limitare la circolazione delle auto in base alle emissioni”

La Corte di Giustizia dell’Unione europea blocca il tentativo di alcune città europee di imporre limitazioni alla circolazione sulla base dei livelli di emissioni delle auto e dei commerciali leggeri. In particolare, il massimo organo giuridico comunitario ha respinto, in quanto irricevibile, un ricorso presentato dalle municipalità di Parigi, Bruxelles e Madrid e teso ad annullare una parte del regolamento varato dalla Commissione europea per dare seguito all’istituzione della procedura di prova delle emissioni in condizioni di guida reale (RDE): si tratta della sezione che fissa i valori massimi emissivi di ossidi di azoto durante i test e che impedirebbe, ad avviso dei ricorrenti, di imporre limitazioni alla circolazione degli stessi veicoli in base alle loro emissioni inquinanti.

Il caso. In particolare, le tre municipalità ritenevano che il nuovo regolamento avesse minato la possibilità di regolare la circolazione per ridurre l’inquinamento atmosferico e avevano trovato una prima sponda alle loro rivendicazioni nel Tribunale dell’Unione europea. Quest’ultimo aveva in parte accolto i loro ricorsi, stabilendo come le tre città fossero “direttamente interessate dal regolamento (al contrario di quanto rilevato dalla Commissione nel sollevare le sue eccezioni di irricevibilità) perché “incide direttamente sull’esercizio delle competenze normative” in materia di regolamentazione della circolazione automobilistica. La sentenza del tribunale, impugnata dalla Germania, dall’Ungheria e dalla stessa Commissione, è stata ora annullata dalla Corte di Giustizia perché, innanzitutto, “gli obblighi imposti agli Stati membri ai sensi della direttiva sull’omologazione dei veicoli a motore (la 2007/46) “riguardano l’immissione in commercio dei veicoli a motore e non gia la loro successiva circolazione. 

Interpretazione sbagliata. Inoltre, “l’interpretazione del Tribunale equivale ad attribuire all’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2007/46 una portata ampia, al fine di suffragare la conclusione che tale disposizione osti a talune limitazioni locali in materia di circolazione dirette, in particolare, a tutelare l’ambiente. Al contrario, per i giudici di Lussemburgo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nello stabilire che il regolamento riguardi direttamente le citta ricorrenti. Ecco perché la sentenza è stata annullata e i ricorsi respinti “in quanto irricevibili. La sentenza potrebbe fare giurisprudenza non solo in materia di disposizioni di limitazione della circolazione, ma anche su eventuali ricorsi, dal momento che la Corte ha precisato la nozione di “persona direttamente interessata nel caso di “ricevibilita di un ricorso di annullamento proposto da un ente regionale di uno Stato membro contro un atto dell’Unione europea”.