Decreto autovelox – Controllo della velocità, ecco cosa cambia

Dopo quasi 14 anni dall’entrata in vigore della legge del 2010 che lo aveva previsto, il cosiddetto decreto autovelox è realtà, pubblicato in Gazzetta Ufficiale: il provvedimento del ministero delle Infrastrutture e dell’Interno che disciplina l’utilizzo delle apparecchiature per il controllo della velocità entrerà in vigore il 12 giugno. Due i principi che lo hanno ispirato: introdurre nuove regole di impiego, in maniera che l’utilizzo delle apparecchiature sia il più uniforme possibile sul territorio nazionale, e pianificare i controlli su territori più ampi dei singoli Comuni, in modo da evitare “buchi” o sovrapposizioni.

Vediamo nel dettaglio il decreto autovelox, con l’avvertenza che il provvedimento non interviene – né potrebbe farlo, trattandosi di decreto ministeriale – sulla questione omologazione/approvazione. Materia su cui qualche settimana fa si è espressa la corte di Cassazione, dichiarando, in buona sostanza, l’illegittimità dei controlli con strumenti non omologati.

Coordinamento. I Comuni non potranno più decidere autonomamente dove usare gli autovelox. Potranno farlo solo in coordinamento con gli altri enti della provincia e con la stessa amministrazione provinciale in maniera da “evitare duplicazioni e sovrapposizioni.

Solo dove necessario. Sulle strade extraurbane secondarie e urbane potranno essere usati solo a tre condizioni:

  1. Elevata incidentalità da velocità nel quinquennio precedente;
  2. Impossibilità di contestare immediatamente la violazione;
  3. Velocità dei veicoli in transito mediamente superiore ai limiti consentiti.

Mai dove il limite è basso. Tranne situazioni particolari, in città non si potranno usare gli autovelox dove il limite è inferiore a 50 km/h e fuori città dove il limite è di oltre 20 km/h inferiore a quello massimo previsto dal Codice per il tipo di strada: per esempio, sulle extraurbane principali (max 110 km/h) l’autovelox potrà essere usato solo se il limite è di almeno 90 km/h.

Distanze tra segnale e apparecchio. Sulle strade extraurbane tra il segnale che impone il limite di velocità e lo strumento dovrà esservi almeno un km. In città, la distanza non potrà essere inferiore a 200 metri sulle urbane di scorrimento e a 75 metri sulle altre.

Distanza tra autovelox consecutivi. Tra due diversi dispositivi mobili (quelli fissi, tranne in autostrada, sono disciplinati dal prefetto) dovranno esservi almeno 4 chilometri sulle autostrade, 3 km sulle strade extraurbane principali, un km sulle extraurbane secondarie e sulle urbane di scorrimento, 500 metri sulle strade di quartiere e urbane locali.

Velocità media. Su autostrade, extraurbane principali ed extraurbane secondarie la distanza tra i portali d’ingresso e uscita dovrà essere di almeno un km e di almeno 500 metri sulle urbane di scorrimento.

Tetto alle spese. Le spese di accertamento devono avere un costo documentato e analitico. E non devono comprendere quelle sostenute per l’impiego delle apparecchiature.

Via quelli “fuorilegge”. Comuni e province avranno 12 mesi di tempo per disinstallare gli autovelox non conformi.