E-bike – Portabici a sbalzo posteriore o sul gancio di traino, occhio alle multe
Sui portabici a sbalzo posteriore (o sul gancio di traino) oggi regna il caos normativo. Tutto nasce dal successo delle bici a pedalata assistita, che in media sono ben più pesanti di quelle classiche. Per trasportare con le auto quelle che impropriamente vengono definite bici elettriche o e-bike, spesso non basta il tradizionale portabici di una volta, adatto a velocipedi leggeri: servono strutture più robuste e resistenti. Compatibili con le numerose regole europee e italiane. Per fare chiarezza in un mare di cavilli, la direzione generale della Motorizzazione ha emanato la circolare 25981 del 6 settembre 2023, che indica le caratteristiche e le modalità di installazione di portabici, applicati a sbalzo posteriore o sul gancio di traino a sfera per i veicoli di categoria M1 (autovetture). Ecco il cuore della questione: se il portabici determina l’ostruzione, anche parziale, della targa o dei gruppi ottici del veicolo, serve un collaudo in Motorizzazione, più l’annotazione della struttura sul libretto del veicolo.
Guidatore responsabile. Siccome questa circolare sollevava altri dubbi, ne sono arrivate altre da parte di vari ministeri. Da cui discende un punto chiave: chi guida l’auto ha l’obbligo della corretta installazione dei portabici, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancoraggio, e (qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio) deve rispettare il carico verticale ammesso sulla sfera.
Le dimensioni contano. Il portabici deve avere dimensioni nel rispetto dei limiti massimi di sagoma indicati dall’articolo 61 del Codice della strada.
1) Lunghezza, comprensiva delle cose trasportate, non superiore a 1,2 metri.
2) Altezza, comprensiva delle cose trasportate, non superiore a 2,5 metri.
3) Larghezza, comprensiva delle cose trasportate, non superiore alla sagoma del veicolo (e comunque non superiore a 2,35 metri).
Larghezza contestata. Visto che il portabici dev’essere robusto per trasportare le pesanti e-bike, sulla larghezza si sono scatenate polemiche. Difficile caricare una bici su un’auto di dimensioni standard, anche se il portabici è omologato e collaudato. Quale la risposta del ministero delle Infrastrutture? Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del mezzo (articolo 164, comma 3, secondo periodo del Codice della strada). Il portabici è assimilato ai “carichi simili difficilmente percepibili”.
Serve o no il collaudo? L’obbligo di collaudo in Motorizzazione – e di conseguenza l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione/Documento unico – dipende dal fatto che il portabici determini l’ostruzione, anche parziale, dei gruppi ottici o della targa. Se sì, allora serve il collaudo. Per i gruppi ottici, devono allora essere installati dispositivi supplementari omologati e corrispondenti in quanto a numero, genere e tipo a quelli previsti sul veicolo. In caso di ostruzione della targa, si dispone l’impiego della targa ripetitrice con le modalità previste per il carrello appendice. Chi viaggia col portabici che sporge, senza collaudo, subisce una multa di 430 euro e il ritiro immediato del libretto: articolo 78 del Codice della strada.
Niente collaudo? Col cartello. Se il portabici non richiede la ripetizione della targa e dei dispositivi luminosi, è comunque un carico sporgente: dovrà essere utilizzato l’apposito segnale rettangolare bianco e rosso.