Fuoristrada – Divieto off-road, tanto rumore per nulla

Nulla si innova in merito al transito autorizzato sulla viabilità forestale. Che tradotto dal burocratese significa: non è cambiato niente. Il ministero delle politiche agricole e forestali mette la parola fine alle polemiche esplose negli scorsi giorni circa un presunto divieto di circolazione in fuoristrada, a partire dal 16 dicembre, contenuto nel decreto dello stesso dicastero datato 28 ottobre 2021 sulle Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale.

Competenza regionale. Il ministero guidato dal pentastellato Stefano Patuanelli, dopo aver ricordato che spetta alle Regioni la competenza a valutare gli effetti della fruizione pedonale, cicloturistica o con mezzi motorizzati diversi da quelli forestali sui tracciati, i cui effetti su fondi non asfaltati dovranno essere valutati con la massima attenzione alle singole realtà territoriali, sottolinea che il provvedimento contiene esclusivamente le linee guida per le Regioni allo scopo, pienamente condiviso dalle Regioni in sede di Conferenza Stato Regioni e dai Ministeri concertanti (ossia il ministero della Cultura e quello della Transizione ecologica, ndr) di uniformare a livello nazionale le norme riferite alle modalità di costruzione della viabilità forestale, che già esistono nelle singole legislazioni regionali, e dare dunque uniformità alla eterogenea nomenclatura adottata.

Terreni privati off limits. Insomma, tanto rumore per nulla. E, d’altra parte nella tabella riassuntiva allegata allo stesso decreto si ammettono esplicitamente gli automezzi a trazione integrale sulla viabilità principale di secondo livello e i veicoli fuoristrada nella viabilità secondaria di categoria pista. Ciò detto, è bene ricordare che l’attraversamento dei terreni di proprietà privata è disciplinato dal Codice civile e che per l’attraversamento, per via terrestre, di strade (forestali) adibite a pubblico transito è comunque necessaria “l’autorizzazione da parte del soggetto proprietario.