Super guida – Bollo: i vantaggi e le esenzioni per auto elettriche, ibride, a idrogeno, Gpl e metano

Le auto con alimentazioni alternative (elettrica, ibrida, a idrogeno, Gpl e a metano) godono di diversi benefici relativamente al bollo: alcuni sono nazionali e vengono applicati senza alcuna distinzione basata sul luogo di residenza del proprietario; altri, essendo la tassa di possesso di competenza delle regioni, variano anche considerevolmente.  

Benefici nazionali. Per le auto elettriche è prevista l’esenzione totale dal pagamento della tassa di possesso per le prime cinque annualità dall’immatricolazione; successivamente, l’importo si riduce a un quarto della tariffa piena. Per le vetture con alimentazione esclusiva a Gpl e quelle con alimentazione esclusiva a metano, la tariffa è ridotta a un quarto.

Benefici locali. Sono previsti in dodici delle venti regioni italiane e nelle due province autonome. Ecco una mappa preziosa dei vantaggi di cui è possibile fruire.

Valle d’Aosta. Esenzione totale per le elettriche per otto annualità.

 

Piemonte. Le elettriche sono esentate in maniera permanente dal pagamento della tassa di possesso; per le ibride, è prevista l’esenzione per cinque annualità per quelle con alimentazione benzina/elettrica di potenza complessiva fino a 100 kW. Nessuna esenzione, invece, se l’auto è ibrida gasolio/elettrica, ha potenza superiore a 100 kW o è alimentata a idrogeno. Esenzione permanente per le auto con alimentazione esclusivamente a Gpl, di cinque annualità per quelle a doppia alimentazione benzina/Gpl (al termine, l’importo si riduce a un quarto della tariffa intera). Per le auto con doppia alimentazione benzina/Gpl trasformate, l’esenzione è prevista per cinque annualità (al termine dell’esenzione, la tassa è pari alla tariffa della classe ambientale più favorevole). Per l’alimentazione esclusiva a metano è prevista l’esenzione permanente, per la doppia alimentazione benzina/metano omologata dal costruttore vige l’esenzione per cinque annualità (al termine, la tassa è pari a un quinto di quella intera), per le vetture con doppia alimentazione benzina/metano trasformate è prevista l’esenzione per cinque annualità, superate le quali la tassa è pari alla tariffa della classe ambientale più favorevole (Euro 4 e successive).

Liguria. Nessun beneficio per le elettriche e per le vetture a idrogeno, ma esenzione per tre annualità per le auto ibride benzina/elettriche, gasolio/elettriche e benzina/idrogeno immatricolate nel 2023. Tre annualità di esenzione per le vetture a doppia alimentazione benzina/Gpl e gasolio/Gpl omologate o trasformate prima dell’immatricolazione e per quelle benzina/Gpl trasformate dopo l’immatricolazione e collaudate nel 2023 (l’agevolazione decorre dal periodo d’imposta successivo al collaudo). Per le auto con doppia alimentazione benzina/metano e gasolio/metano omologate o trasformati prima dell’immatricolazione vige l’esenzione per tre annualità, per quelle a doppia alimentazione benzina/metano trasformate dopo l’immatricolazione e collaudate nel 2023 sono previste tre annualità di esenzione (l’agevolazione decorre dal periodo d’imposta successivo al collaudo).

Lombardia. Esenzione permanente per le elettriche. Per le ibride, è previso il seguente schema: 

  • benzina/elettriche: riduzione del 50% per cinque annualità; esenzione per tre annualità in caso di rottamazione di auto diesel fino a Euro 4, benzina fino a Euro 2, gasolio/Gpl e gasolio/metano fino a Euro 4 

  • gasolio/elettriche: nessuna agevolazione

  • Gpl/elettriche: riduzione del 50% per cinque annualità 

  • Metano/elettriche: riduzione del 50% per cinque annualità

Inoltre, vige l’esenzione permanente per le vetture con alimentazione esclusiva a idrogeno, mentre per la doppia alimentazione a idrogeno viene applicata la tariffa della classe ambientale più favorevole (2,58 euro/kW) per tutte le potenze e per tutte le classi di emissioni. Per quanto riguarda il Gpl, prevista l’esenzione permanente per le auto con alimentazione esclusiva, mentre in caso di vetture a doppia alimentazione benzina/Gpl omologate o trasformati è applicata la tariffa della classe ambientale più favorevole (2,58 euro/kw) per tutte le potenze e per tutte le classi di emissioni. Esenzione per tre annualità in caso di rottamazione di auto diesel fino a Euro 4, benzina fino a Euro 2, gasolio Gpl e gasolio/metano fino a Euro 4. Per il metano, esenzione permanente in caso di alimentazione esclusiva; per le auto a doppia alimentazione benzina/metano omologate o trasformate vige la tariffa della classe ambientale più favorevole (2,58 euro/kW) per tutte le potenze e per tutte le classi di emissioni. Esenzione per tre annualità in caso di rottamazione di auto diesel fino a Euro 4, benzina fino a Euro 2, gasolio GPL e gasolio/metano fino a Euro 4.

Provincia di Bolzano. Lo schema, basato sulle emissioni di CO2, prevede quanto segue:

Auto ibride

  • fino a 30 g/km: esenzione per cinque annualità

  • 31-60 g/km: esenzione per tre annualità 

  • 61-95 g/km: esenzione per due annualità

  • 96-135 g/km: esenzione un’annualità 

  • Oltre 135 g/km: nessuna esenzione

Auto a idrogeno

  • alimentazione esclusiva a idrogeno: esenzione per cinque annualità

  • alimentazione doppia benzina/idrogeno o gasolio/idrogeno: 

  • fino a 30 g/km: esenzione per cinque annualità

  • 31-60 g/km: esenzione per tre annualità 

  • 61-95 g/km: esenzione per due annualità

  • 96-135 g/km: esenzione per un’annualità 

  • Oltre 135 g/km: nessuna esenzione

Auto a Gpl

Alimentazione esclusiva o doppia benzina/Gpl e gasolio/Gpl:

  • fino a 30 g/km: esenzione per cinque annualità 

  • 31-60 g/km: esenzione per tre annualità

  • 61-95 g/km: esenzione due annualità 

  • 96-135 g/km: esenzione un’annualità

  • Oltre 135 g/km: nessuna esenzione 

Sulle auto con alimentazione esclusiva a Gpl, la tariffa è ridotta aun quarto al termine dell’eventuale esenzione o per emissioni superiori a 135 g/km.

Auto a metano 

Alimentazione esclusiva o doppia benzina/metano e gasolio/metano:

  • fino a 30 g/km: esenzione per cinque annualità 

  • 31-60 g/km: esenzione per tre annualità

  • 61-95 g/km: esenzione per due annualità 

  • 96-135 g/km: esenzione per un’annualità

  • Oltre 135 g/km: nessuna esenzione 

Sulle auto con alimentazione esclusiva a metano la tariffa è ridotta aun quarto al termine dell’eventuale esenzione o per emissioni superiori a 135 g/km.

Provincia di Trento. Lo schema, basato sulle emissioni di CO2, prevede per quanto segue:

Auto ibride

  • fino a 30 g/km: esenzione per cinque annualità

  • 31-60 g/km: esenzione per tre annualità

  • 61-95 g/km: esenzione per due annualità

  • 96-135 g/km: esenzione un’annualità

  • Oltre 135 g/km: nessuna esenzione

Auto a idrogeno

Alimentazione esclusiva o doppia benzina/idrogeno o gasolio/idrogeno:

  • fino a 30 g/km: esenzione per cinque annualità

  • 31-60 g/km: esenzione per tre annualità

  • 61-95 g/km: esenzione per due annualità

  • 96-135 g/km: esenzione per un’annualità

  • Oltre 135 g/km: nessuna esenzione

Auto a Gpl

Alimentazione esclusiva o doppia benzina/Gpl e gasolio/Gpl:

  • fino a 30 g/km: esenzione per cinque annualità

  • 31-60 g/km: esenzione per tre annualità

  • 61-95 g/km: esenzione due annualità

  • 96-135 g/km: esenzione un’annualità

  • Oltre 135 g/km: nessuna esenzione

Sulle auto con alimentazione esclusiva a GPL la tariffa è ridotta aun quarto al termine dell’eventuale esenzione o per emissioni superiori a 135 g/km

Auto a metano

Alimentazione esclusiva o doppia benzina/metano e gasolio/metano:

  • fino a 30 g/km: esenzione per cinque annualità

  • 31-60 g/km: esenzione per tre annualità

  • 61-95 g/km: esenzione per due annualità

  • 96-135 g/km: esenzione per un’annualità

  • Oltre 135 g/km: nessuna esenzione

Sulle auto con alimentazione esclusiva a metano la tariffa è ridotta aun quarto al termine dell’eventuale esenzione o per emissioni superiori a 135 g/km.

Veneto. Per le auto ibride è prevista l’esenzione per tre annualità, così come per quelle a doppia alimentazione benzina/idrogeno (nessun beneficio, invece, per quelle solo a idrogeno). Alle auto con alimentazione doppia benzina/gpl e benzina/metano si applica la tariffa base, indipendentemente dalla classe Euro e dalla potenza.

Emilia-Romagna. Al termine dell’esenzione quinquennale prevista dalla normativa nazionale per le elettrice, non si applica la maggiorazione prevista nel caso in cui un veicolo eroghi più di 100 kW. Per le ibride, vige la tariffa di 2,58 euro/kW, a prescindere dalla classe Euro del veicolo e non si applica la maggiorazione prevista nel caso in cui un veicolo superi i 100 kW. Previsto anche un contributo all’acquisto fino a 191/anno per 3 anni, da richiedere con apposita procedura online sul sito della regione. Alle vetture a idrogeno si applica la tariffa di 2,58 euro/kW, a prescindere dalla classe Euro del veicolo e non si applica la maggiorazione prevista nel caso in cui un veicolo superi i 100 kW. Previsto anche un contributo all’acquisto fino a 191/anno per 3 anni, da richiedere con apposita procedura online sul sito della regione. Per le auto a metano, tariffa pari a 2,58 euro/kW, a prescindere dalla classe Euro del veicolo e non si applica la maggiorazione prevista nel caso in cui un veicolo superi i 100 kW. Alimentazione doppia benzina/metano: contributo all’acquisto fino a 191 euro/anno per tre anni da richiedere con apposita procedura online sul sito della regione. Per le auto a Gpl, tariffa pari a 2,58 euro/kW, a prescindere dalla classe Euro del veicolo e non si applica la maggiorazione prevista nel caso in cui un veicolo superi i 100 kW. Alimentazione doppia: contributo all’acquisto fino a 191 euro/anno per 3 anni da richiedere con apposita procedura online sul sito della regione.

Toscana. Alle auto ibride, a idrogeno, con alimentazione solo a Gpl o doppia benzina/Gpl e a metano o doppia a benzina/metano si applica l’importo più basso del tariffario (2,71 euro/kW), a prescindere dalla classe Euro e dalla potenza.

Marche. Per le auto ibride e quelle a benzina/idrogeno con potenza complessiva non superiore a 66 kW è prevista l’esenzione per sei annualità (nessuna esenzione per quello solo a idrogeno). Alle auto a Gpl e metano si applica sempre la tariffa minima, pari a 2,79 /kW, indipendentemente dalla classe Euro e dalla potenza.

Campania. Per le elettriche, in caso di rottamazione di auto Euro 0-4, prevista l’esenzione per auto fino a 150 kW di potenza per sette annualità. Per le ibride, tariffa di 3,12 euro/kW per tutte le potenze e per tutte le classi di emissioni. Per le alimentazione benzina/elettrica, esenzione per tre annualità. In caso di rottamazione di auto Euro 0-4, esenzione per le ibride benzina/elettrica fino a 2000 cm3 e benzina/gasolio fino a 2800 cm3 per cinque annualità. Al termine dell’esenzione, la tassa sarà pari al 50%. Per l’alimentazione esclusivamente a idrogeno si applica la tariffa di 3,12 euro/kW per tutte le potenze e per tutte le classi di emissioni; per quella doppia benzina/idrogeno, vige l’esenzione per tre annualità. Al termine, tariffa di 3,12 euro/kW per tutte le potenze e per tutte le classi di emissioni. Per le auto a Gpl prevista la tariffa di 3,12 euro/kW per tutte le potenze e per tutte le classi di emissioni; per quelle a metano, prevista la tariffa di 3,12 euro/kW per tutte le potenze e per tutte le classi di emissioni. In caso di rottamazione di auto Euro 0-4, esenzione per le auto fino a 2000 cm3 per tre annualità (al termine dell’esenzione la tassa sarà pari al 50%).

Basilicata. Per le ibride, esenzione per cinque annualità; successivamente, si applica la tariffa pari all’importo base (2,58 euro/kW) indipendentemente dalla potenza e dalla classe di emissioni. Nessuna esenzione per le auto a idrogeno, di cinque annualità invece per quelle a doppia benzina/idrogeno. Per l’alimentazione esclusiva o doppia a Gpl, esenzione per sei annualità. Successivamente la tariffa è ridotta a un quarto dell’importo base (2,58 euro/kW), indipendentemente dalla potenza e dalla classe di emissioni. Per l’alimentazione esclusiva o doppia a metano, esenzione per sei annualità. Successivamente la tariffa è ridotta a un quarto dell’importo base (2,58 euro/kW), indipendentemente dalla potenza e dalla classe di emissioni.

Puglia. Per le ibride, esenzione per sei annualità. Decorso il periodo di esenzione la tariffa si riduce a un quarto; per le auto a idrogeno, esenzione per sei annualità. Decorso il periodo di esenzione la tariffa si riduce a un quarto. Per quelle esclusivamente a Gpl o metano, esenzione per sei annualità; per quelle a doppia alimentazione benzina/Gpl o benzina/metano omologate, esenzione per sei annualità, successivamente la tariffa va corrisposta interamente.

Sicilia. Esenzione triennale per le plug-in e le full hybrid (non distinguibili dalle mild in base ai dati contenuti nella carta di circolazione); successivamente, si applica la tariffa base di 2,58 euro/kW per tutte le potenze e per tutte le classi di emissioni. Per le auto a idrogeno, esenzione per tre annualità, successivamente si applica la tariffa base di 2,58 euro/kW per tutte le potenze e per tutte le classi di emissioni. Per le auto a doppia alimentazione benzina/Gpl e benzina/metano, vige la tariffa base di 2,58 euro/kW per tutte le potenze e per tutte le classi di emissioni.

Attenzione. A questo quadro bisogna aggiungere alcune avvertenze importanti. In Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Calabria e Sardegna non sono previste esenzioni/agevolazioni ulteriori rispetto a quelle contemplate dalla legge statale. Le informazioni riportate, inoltre, riguardano esclusivamente la tassa automobilista relativa a vetture con massa fino a 3,5 tonnellate, immatricolate a uso proprio nel 2023 e intestate a persone fisiche residenti nelle regioni indicate. Le eventuali agevolazioni per auto targate precedentemente al 2023 restano valide in base alle norme regionali in vigore al momento della prima immatricolazione. Le informazioni sono state ricavate dalle fonti ufficiali (tariffari e siti internet delle regioni) e successivamente confermate dagli uffici tributi o dagli uffici stampa di ciascun territorio. Dato che nella gran parte delle regioni l’astruso e anacronistico meccanismo di calcolo del pagamento del primo periodo d’imposta raramente copre 12 mesi, si parla sempre di annualità e non di anni.